Accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi
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Indice
Descrizione del servizio
Il diritto di accesso e di informazione è lo strumento privilegiato per assicurare trasparenza all'azione amministrativa.
Oggetto dell'accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
Sono sottratti all'accesso i documenti che rientrano in una delle categorie previste ai sensi dell'art.24 della legge n.241 del 1990.
Il diritto di accesso si esercita:
- in via informale - se, in base alla natura del documento richiesto, non risulta l'esistenza di controinteressati, è possibile fare richiesta verbale all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) indicando gli estremi del documento e specificando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (ad esempio regolamenti, statuto, delibere di giunta, delibere di consiglio, le determinazioni esecutive, ecc.)
- in via formale - se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale e la pubblica amministrazione riscontra l'esistenza di controinteressati, è necessario presentare richiesta di accesso formale.
La richiesta formale va presentata utilizzando l'apposito modulistica disponibile in questa scheda oppure presso l'URP.
Richieste di accesso agli atti depositati presso l'ufficio tecnico
Le richieste di accesso agli atti e documenti depositati presso l'ufficio tecnico devono essere presentate sull'apposito modulo allegato alla presente scheda e disponibile anche presso l'Ufficio per le Relazioni con il pubblico.
Nel modulo di richiesta è necessario indicare:
- i riferimenti catastali dell'immobile (via, foglio, mappale e sub)
- gli estremi dei documenti richiesti (tipo di atto, protocollo generale e/o Put)
- i motivi della richiesta (presentazione di progetto, verifica di conformità dell'immobile, ecc.)
- la legittimazione alla richiesta (es. proprietario, tecnico incaricato, notaio rogante, agenzia immobiliare, ecc.)
Nel caso di richiesta eseguita in luogo dell'avente diritto da un suo rappresentante, occorre compilare la sezione del modulo per l'atto di delega dell'avente diritto e allegare una copia del documento di identità del delegante e del delegato.
Richieste di accesso agli atti depositati presso il Servizio Patrimonio
Dal 1° dicembre le richieste di verifica della proprietà comunale di immobili devono essere presentate utilizzando il modulo scaricabile dalla presente scheda informativa e disponibile presso l'URP.
Nel modulo di richiesta è necessario indicare:
- i riferimenti catastali dell'immobile (via, foglio, mappale e sub)
- gli estremi dei documenti richiesti (tipo di atto, protocollo generale e/o Put)
- i motivi della richiesta (presentazione di progetto, verifica di conformità dell'immobile, ecc.)
Presentazione della Domanda
Chi può presentarla
L'accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Modalità di presentazione e di consegna
La richiesta va presentata in uno dei seguenti modi:
- consegnandola direttamente agli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) negli orari di apertura;
- per posta indirizzandola all'URP - piazza Bracci 1 - 40068 San Lazzaro di Savena;
- via fax inviando la documentazione allo 051 622 8283.
Costi a carico del cittadino e modalità di pagamento
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, alle disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e di visura.
Elenco tariffe:
- costi di riproduzione: per ogni facciata 0,13 euro per formato A4; 0,21 euro per formato A3; costi eliografici per la riproduzione delle copie richieste all’ufficio tecnico;
- copie autentiche in bollo: bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine; 0,52 euro di diritti di segreteria per ogni facciata + costi di riproduzione;
- copie autentiche in carta libera: 0,26 euro di diritti di segreteria per ogni facciata + costi di riproduzione;
- atti e documenti depositati presso l’ufficio tecnico: in caso di rilascio di copie, oltre i costi di riproduzione è previsto il costo per diritto di ricerca di 25,82 euro;
- copia fotostatica di sinistro stradale senza allegati: 15,00 euro;
- copia rapporto di sinistro stradale completo di allegati fino a 10 fotografie: 30,00 euro;
- planimetria in scala per sinistro stradale: 129,00 euro;
- copia registrazioni semaforiche: 129,00 euro;
- foto autovelox: 1,50 euro per ogni copia
Risposta
Tempi
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta verranno comunicati al richiedente l'ubicazione e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi per visionare o ritirare il documento richiesto.
Nel caso in cui non venga la persona direttamente interessata, occorre la delega scritta e la copia del documento del delegato e del delegante.
Importante: per le richieste di accesso atti depositati presso l'ufficio tecnico, decorsi inutilmente 10 giorni dalla data di convocazione da parte dell'Ufficio (tramite fax o email) per la presa visione e/o per ritirare le copie della documentazione richiesta, la pratica verrà automaticamente archiviata.
Se, decorsi trenta giorni, il richiedente non riceve risposta, la richiesta di accesso si intende respinta.
Responsabile del procedimento: responsabile dell'ufficio presso cui sono conservati gli atti e i documenti richiesti
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato, con note, su GU n. 239 del 13-10-2005)
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (GU n. 227 Suppl.Ord. del 28/09/2000) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265).
- Decreto 12 aprile 2006, n.184 (G.U. n. 114 del 18/05/2006) Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18/08/1990) Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto del Prediedente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
- Regolamento Comunale sul diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi
Modulistica da scaricare
- Richiesta di accesso agli atti per immobili di proprietà comunale.rtf
- Richiesta di accesso agli atti per immobili di proprietà comunale.pdf
- Richiesta di accesso agli atti.rtf
- Richiesta di accesso agli atti.pdf
- Richiesta di accesso agli atti depositati presso l'Ufficio Tecnico.rtf
- Richiesta di accesso agli atti depositati presso l'Ufficio Tecnico.pdf

