Cos'è
L’accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, individuati dall’art. 5 bis.
Per la richiesta di accesso civico generalizzato non è richiesta la motivazione.
Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Chi può presentare
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e può essere presentata da chiunque.
Come si fa
La richiesta di accesso generalizzato può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di San Lazzaro di Savena, p.zza Bracci 1, Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, 40068 San Lazzaro di Savena
- tramite fax allo 051 622 8283
- consegnata presso lo Sportello per il Cittadino negli orari di apertura.
Costi
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile del procedimento dell’ufficio che è in possesso, ha formato o detiene il dato o il documento amministrativo oppure allo Sportello per il Cittadino.
Dalla richiesta sono previsti 30 giorni di tempo per rispondere all'interessato.
Il termine viene sospeso in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi art. 5 bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Modalità
I dati e i documenti amministrativi verranno trasmessi al richiedente da parte dell’ufficio che li detiene.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è possibile richiedere il riesame della decisione.
Avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, e/o al difensore civico utilizzando l’apposito modulo.
Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione.