Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità
Dal 1° febbraio sono in vigore i nuovi diritti di segreteria per le pratiche edilizie , approvati con Delibera di Giunta n. 17 del 25/01/2018, come da prospetto allegato
Indice
Descrizione del servizio
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).
La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.
La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l’attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.
Presentazione della Domanda
Chi può presentarla
L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità
Documenti da presentare
- modulo 3 - segnalazione CEA
- modulo 4 - asseverazione CEA
Modalità di presentazione e di consegna
La segnalazione CEA, la cui modulistica è scaricabile dalla presente scheda informativa alla voce collegamenti utili, può essere presentata con una delle seguenti modalità
- consegna diretta agli sportelli dell' URP negli orari di apertura al pubblico
- per posta con raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena, Area Programmazione del Territorio - Piazza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
- via PEC all'indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
La tardiva presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni, applica la sanzione di 1.000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e di agibilità.
In caso di pratiche SUAP è obbligatorio utilizzare il sistema Accesso Unitario - Lepida.
Costi a carico del cittadino e modalità di pagamento
- euro 150,00 per diritti di segreteria, da versare al momento della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, se la pratica non è presentata con Scia per varianti in corso d'opera
- euro 300,00 per diritti di segreteria, da versare al momento della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, se la pratica è presentata con Scia per varianti in corso d'opera
da corrispondere con una delle seguenti modalità:
- mediante bollettino postale sul conto corrente n. 416404 intestato a: Comune di San Lazzaro di Savena - Servizio Tesoreria - causale di pagamento "Diritti di segreteria – AGIBILITA’ – indirizzo”
- presso la Tesoreria Comunale, Intesa San Paolo, filiale di San Lazzaro di Savena, Via Jussi n.1 - codice IBAN: IT05 A030 6937 0771 0000 0046 005
- presso gli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in contanti o tramite bancomat.
Il richiedente dovrà provvedere, inoltre, al versamento degli eventuali diritti sanitari su indicazione dell'AUSL.
Risposta
Tempi
Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.
L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.
I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali
Per ulteriori informazioni
Servizio SUE: tecnico Mila Dallavalle - tel. 051 6228126
Normativa di riferimento
- DPR 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Legge Regionale n. 15/2013 - artt. nn. 23-25-26