Cos'è
I cittadini che posseggono i requisiti richiesti per legge possono presentare, con le modalità di seguito indicate, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
A tal fine nel mese di aprile viene affisso apposito manifesto informativo.
A chi ha cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti d'Assise e di scuola media superiore per le Corti d'Assise d'Appello.
Casi di esclusione
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Come si fa
La richiesta d’iscrizione può essere presentata all'ufficio elettorale entro il 31 luglio di ogni biennio (anni dispari). La modulistica, oltre che in allegato alla presente scheda è disponibile anche presso: l'Ufficio Elettorale oppure lo Sportello per il Cittadino.La domanda deve essere consegnata in uno dei seguenti modi:
- consegna allo Sportello per il Cittadino negli orari di apertura al pubblico;
- invio per posta con raccomandata AR all'indirizzo: Comune di San Lazzaro di Savena, Ufficio Elettorale, Piazza Bracci, 1- 40068 - San Lazzaro di Savena;
- via fax al n. 051. 622 8283;
- tramite PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it.
Procedure collegate all'esito
Gli elenchi, una volta approvati dalla competente Commissione sita presso il Tribunale di Bologna, vengono pubblicati all'albo pretorio del Comune, affinchè il loro contenuto sia portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.
Validità dell'iscrizione
L'iscrizione mantiene la sua validità fino al momento in cui non si verifica una sopravvenuta causa di impedimento all'iscrizione (ad esempio: perdita dei requisiti stabiliti dalla legge, ecc.). Inoltre l'emigrazione in altro Comune comporta la cancellazione automatica dall'Albo, ma non la reiscrizione in quello del nuovo Comune di residenza (per cui è necessario presentare apposita domanda).
Il procedimento si svolge nell'arco di un biennio.