Cos'è
Per informazioni in merito alla TASI è possibile contattare i recapiti telefonici 051.622 8274 /8140 /8108 /8142 attivi il martedì e il giovedi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
La TASI è stata istituita dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
La La Legge n. 27.12.2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC nelle sue due componenti IMU e TASI vigenti fino all’anno di imposta 2019 ed ha nuovamente disciplinato l’IMU con le disposizioni contenute all’art. 1 commi da 738 a 783.
Pertanto a decorrere dal 01.01.2020 la TASI è abolita, e per le fattispecie ad essa assoggettate deve applicarsi l’IMU.
La TASI è un’imposta basata sul possesso, calcolata sulla medesima base imponibile IMU e può essere ancora oggetto di riscossione per gli anni di imposta 2015 – 2019 relativamente alle seguenti fattispecie:
- limitatamente all’anno di imposta 2015 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e pertinenze ammesse ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che rimangono soggette alla disciplina IMU.
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l’occupante dovrà corrispondere il 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta e il titolare di diritto reale sul fabbricato dovrà versare il restante 90 per cento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per tali fattispecie il contribuente potrà ancora ravvedere il pagamento e il Settore Entrate potrà ancora emettere avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento in base alle aliquote e detrazioni deliberate annualmente dal Comune e consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Come calcolarla
Il contribuente potrà calcolare la TASI in ravvedimento operoso utilizzando il calcolatore on line oppure rivolgendosi
- ai patronati
- alle associazioni di categoria
- ai professionisti abilitati
Per calcolarla occorre sapere:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto del calcolo;
- informazioni relative agli utilizzi dell’immobile;
- informazioni relative alla presenza di condizioni che potrebbero ridurre l’imposta (es. immobile storico).
Parziale, omesso o tardivo versamento TASI e riscossione coattiva - dilazione di pagamento- rimborsi e compensazioni - ravvedimento - istanze in autotutela
Per le informazioni relative all’attività di accertamento e di riscossione coattiva alle dilazioni, autotutele, rimborsi e ravvedimenti è possibile accedere al link Accertamento tributi comunali e riscossione coattiva.